STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GRUPPO SCIATORI MORI

 

 TITOLO I

Denominazione – sede – affiliazione

 

ART. 1

 

1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’Associazione sportiva dilettantistica non riconosciutadenominata “GRUPPO SCIATORI MORI - Associazione sportiva dilettantistica”, altresì denominata “GRUPPO SCIATORI MORI – ASD”. 

 2. L'Associazione ha sede legale in Mori (Trento), e potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L’Associazione si conforma alle disposizioni vigenti in materia di sport dilettantistico, alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

4. L’Associazione opera all’interno della provincia di Trento.

5. L’Associazione ha durata illimitata.

 

 

TITOLO II

Scopi e attivita’

 

ART.2

 

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, altresì a carattere ricreativo e culturale, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2. L’Associazione non ha scopo di lucro, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n.36/2021.  

 

 

ART.3

 

1. L’Associazione si propone di contribuire alla tutela, diffusione ed esercizio di attività sportive dilettantistiche correlate agli sport invernali, nonché ad ogni altra forma sportiva a valenza aggregativa e ricreativa. A tale scopo, l’Associazione prevede e garantisce la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.  

2. A tale fine, l’Associazione si occupa, in via stabile e principale, di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate agli sport invernali, anche attraverso l’organizzazione e la gestione di corsi di sci, snowboard e ginnastica presciistica;

b) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in ambito montano, quali l’arrampicata sportiva, il trekking, l’escursionismo, ed ogni altra espressione sportiva realizzabile sul territorio locale e provinciale;

c) organizzare manifestazioni sportive in via diretta, o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

d) promuovere attività didattiche per la formazione, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

g) istituire, organizzare e gestire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e di terzi.

2. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma precedente, aventi carattere secondario e strumentale rispetto alle stesse attività istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell’autorità politica da esso delegata in materia di sport.

 

 

TITOLO III

Soci

 

ART.4

 

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti giuridici che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le categorie dei soci, persone fisiche, sono: ordinari, giovani e sostenitori.

1) soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto;

2) soci minori: sono le persone di età minore di anni diciotto;

3) soci sostenitori: sono le persone, maggiorenni o minorenni, che condividono i valori istituzionali dell'Associazione, senza esercitare le attività sportive disciplinate dall’Associazione.

2. Gli enti giuridici che aderiscono all’Associazione sono rappresentati dal Presidente, ovvero da altro soggetto da questo delegato.

 

 

 

ART.5

 

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda su apposito modello, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché a versare la quota associativa annuale. Se di minore età, la domanda dovrà essere sottoscritta da chi esercita la patria podestà, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il socio minorenne può partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva, senza concorrere alla determinazione dei quorum. Il socio minorenne può, tuttavia, essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore. Con tale rappresentanza, anche il socio minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, ad esclusione del diritto di elettorato passivo.

2. Gli Enti giuridici che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. All'atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; l’ammissione a socio può essere ratificata anche a posteriori nella prima seduta utile dello stesso Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego, scritto e motivato, è appellabile in Assemblea, la quale è chiamata a pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza di appello.

 

 

ART. 6

 

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

2. La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esercitando il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo;

- ad usufruire della polizza assicurativa, se necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dell’eventuale Regolamento, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento della quota associativa annuale.

 

 

ART. 7

 

1. Per il socio la quota associativa coincide con l’esercizio sociale di cui all’articolo 12 del presente statuto, e non può essere restituita.

2. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

3. E’ garantita l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative. E’, inoltre, previsto il principio di democraticità della struttura.  Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

 

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

 

ART. 8

 

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione.

 

ART. 9

 

1. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, ed hanno effetto immediato.

2. La morosità si verifica quando il socio non provvede al versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a 6 (sei) mesi decorrenti dall’inizio del nuovo esercizio sociale;

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

 

ART.10

 

1. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto dall’articolo 9, comma 2, del presente statuto, e devono essere motivate.

2. Il socio interessato dal provvedimento ha 10 (dieci) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere per iscritto al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea ordinaria al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, e la sua deliberazione è inappellabile.

 

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune – Esercizio sociale

 

ART.11

 

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote associative e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività secondarie e strumentali, di cui all’articolo 3, comma 2, del presente statuto.

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

2. I proventi derivanti da attività strumentali e secondarie sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

3. E’ vietato distribuire tra gli associati, i soci, lavoratori, amministratori, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali avanzi di gestione, e utili, saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell’Associazione, o all’incremento del proprio patrimonio.

4. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né esigere la restituzione della quota associativa versata, né di ogni altro contributo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo.

 

ART.12

 

1. L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 dell'anno successivo.

2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salve le ipotesi di cui all’articolo 2364, comma 2, del Codice civile.

3. Esso deve essere depositato presso la sede legale dell’Associazione entro 10 (dieci) giorni precedenti la seduta assembleare, per poter essere consultato da ogni associato, oltre ad essere reso disponibili entro i medesimi termini, mediante invio scritto, su istanza presentata per iscritto dall’associato interessato.

 

 

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

 

ART.13

 

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo.

2. E’ garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

3. La carica di consigliere è incompatibile con quella ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, o Ente di promozione sportiva.

4. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. E’, altresì, garantito il rimborso delle spese analiticamente documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo e controfirmate dal Presidente.

Le note spese del Presidente devono essere controfirmate dal Vicepresidente.

 

Assemblee

 

ART.14

 

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono composte da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente statuto. Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell’elenco dei soci alla data di convocazione delle stesse, e che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa di cui all’articolo 7, comma 1, del presente statuto.

2. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, e ove si svolgono le attività, almeno 20 (venti) giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo alla data della prima convocazione.

3. L’avviso della convocazione viene, altresì, comunicato ai singoli soci mediante comunicazione cartacea o elettronica almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

4. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. La delega è presentata per iscritto, con indicazione del delegante e del delegato.

5. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che un quarto degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto. Per le elezioni delle cariche sociali si procede con votazione a scheda segreta.

6. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.

 

 

 

ART.15

 

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario annuale;

b) procede alla elezione del Consiglio Direttivo;

c) delibera sui ricorsi avverso il diniego di adesione e l’esclusione dall’Associazione;

d) approva gli eventuali regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, fatti salvi i termini di cui all’articolo 2364, comma 2, del Codice civile.

 3. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando ne venga fatta scritta e motivata richiesta da parte della maggioranza dei consiglieri, ovvero da un decimo dei soci; in tali casi il Presidente provvede alla convocazione entro 30 (trenta) giorni successivi. In mancanza, la convocazione viene effettuata dal Vice Presidente, ovvero, in carenza di quest’ultimo, la stessa convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

 

ART. 16

 

1. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

2. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza dei voti.

 

ART. 17

 

1. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla fusione, scissione, o trasformazione dell’Associazione, e sullo scioglimento nominando i liquidatori.

2. Per le modifiche statutarie, nonché per la fusione, scissione, o trasformazione dell’Associazione, è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci (presenti o rappresentati), con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (o rappresentati); in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un decimo (1/10) dei soci (presenti o rappresentati), con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti (o rappresentati).

3. Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati (presenti o rappresentati).  

 

ART. 18

 

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

2. La nomina del Segretario e di un eventuale scrutatore è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

 

Consiglio Direttivo

 

ART. 19

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall’Assemblea dei soci. Ad ogni assemblea elettiva viene stabilito il numero dei nuovi consiglieri.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. I nuovi eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente, o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione del consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti giustificati sono da ritenersi confermati. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un 1/3 dei consiglieri. In tale caso il Presidente procede alla convocazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni. Le convocazioni per le riunioni del Consiglio Direttivo devono contenere l’ordine del giorno e gli argomenti da trattare, cui i consiglieri devono strettamente attenersi. La richiesta di inserimento di qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente comunicata al Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, che provvederà in merito.

6. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, anche in formato elettronico, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza.

7. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione e l’esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in carica.

10. Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. I soci dell’Associazione possono prendere visione dello stesso, previa richiesta scritta al Presidente, ed esclusivamente presso la sede legale dell’Associazione. Non è ammessa l’estrazione di copie, né l’effettuazione di rilievi fotografici.   

 

ART.20

 

1. Il consigliere decade:

a) per perdita della qualifica di socio;

b) per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;

c) per dimissioni.

2. Il consigliere può essere espulso per comportamenti contrari al buon nome della Associazione, ovvero per inosservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari, deliberative, di legge.

Il provvedimento di espulsione viene comunicato per iscritto al consigliere interessato, il quale può presentare appello all’Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi l’Assemblea dovrà emettere la propria decisione sul ricorso che è inappellabile.

3. Le dimissioni vengono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, ed hanno effetto immediato.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause di cui al comma precedente, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il nuovo consigliere viene eletto dalla prima Assemblea ordinaria utile.  

5. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente dovrà convocare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento un'Assemblea per il rinnovo dell’intero consiglio. In mancanza di convocazione da parte del Presidente, vi provvede il Vice Presidente.

 

Presidente

 

ART.21

 

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, e la firma dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio.

2. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

 

TITOLO VII

Scioglimento

 

ART.22

 

1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del presente statuto.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

3. Esperita la liquidazione, il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad altre Associazioni o società sportive dilettantistiche, operanti nel medesimo settore, e, in ogni caso, ai fini sportivi.

 

Norma finale

 

ART. 23

 

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

2. Si richiama il D.Lgs. n.36/2021, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Mori (TN), li  16/06/2024